Regolamento CE 1/2005
DLGS n. 151/2007
Campo di applicazione
Il Regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi:
- Mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci;
- Nei trasporti Nazionali;
- Negli scambi tra Stati membri della Comunità Europea
- Ai confini esteri presso le Dogane della comunità sia per i trasporti in uscita (esportazione) che in entrata (importazione).
Non si applica (art. 1 c. 5 Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22/12/2004):
- Al trasporto che non sia in relazione ad attività economica: ad esempio a tutti gli animali da compagnia al seguito del proprietario, di cavalli per finalità non economiche, ecc.;
- Al trasporto diretto verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario (con esplicita certificazione veterinaria).
Legenda Animali Domestici:
- BOVINA/BUFALINA: vitello, vacca, toro, bue, annutolo, bufalo.
- SUINA: lattonzolo, suinetto, scrofa, verro.
- OVINA: agnello, pecora, montone.
- CAPRINA: capretto, capra, becco.
- POLLAME: pulcini, broiler, galline ovaiole, anatre, oche, tacchini, faraone, fagiani,quaglie,starne,pernici, struzzi.
- EQUIDI DOMESTICI: puledro, cavallo, pony, asino, mulo, bardotto.
Condizioni Generali
Art. 3 – Reg. 1/2005: Nessuno è autorizzato a trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili.
Tale disposizione si ritiene violata quando il controllo evidenzia:
- Stato di malessere degli animali diagnosticato da un medico veterinario;
- Trasporto di animali non idonei al viaffio;
- Utilizzo di veicoli non idonei per la specie trasportata o in stato di manutenzione scadente o con spazio d’impiantito (pavimento) e altezza insufficienti;
- Manualità che causano sofferenza o stati di agitazione.
Si applicano solo le condizioni generali:
- Nei trasporti effettuati dagli allevatori con i veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto per la transumanza;
- Nei trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda.
Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto; gli animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto.
Devono essere previste almeno le seguenti superfici al suolo:
- Pulcini di un giorno 21 - 25 cm2 per pulcino
- Volatili di peso inferiore a 1,6 kg. 180 - 200 cm2/kg.
- Volatili di peso compreso fra 1,6 e 3 kg. 160 cm2/kg.
- Volatili di peso superiore a 5 kg. 105 cm2/kg.
- Volatili di peso compreso fra 3 e 5 kg. 115 cm2/kg.
Le cifre possono variare in base non solo al peso ed alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.