Ai sensi del Regolamento 1/2005 e in base alle disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 - G.U. n. 118 del 21/5/2008, i conducenti devono mettere a disposizione delle autorità di controllo i seguenti documenti:
Per trasporto in conto proprio
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con distanze inferiori a km. 65 nell’espletamento di un trasporto in relazione ad una attività economica;
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in transumanza (effettuati da allevatori con i propri mezzi – non vi è limite di percorrenza chilometrica);
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con distanze inferiori 50 km effettuati da allevatori: con propri mezzi, dei propri animali, per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda).
DOCUMENTI PREVISTI :
Trasporti in conto proprio di cavalli per finalità non economiche
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trasporto effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo famigliare) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non com-merciali (es: trasferimento di animali tra maneggi, movimento per attività culturali, ludiche, sportive…). (Accordo Stato-Regioni)
DOCUMENTI PREVISTI :
- auto-dichiarazione che attesti la registrazione come “trasportatore per conto proprio, dei propri animali con finalità non in relazione ad attività economica”, con identificazione dei veicoli utilizzati e la vidimazione da parte del sevizio Veterinario ASL competente. (Accordo Stato-Regioni)
Nei trasporti inferiori alle 8 ore (12 ore su tratte nazionali con veicoli dotati di attrezzature per la ventilazione e l’abbeveraggio)
- tutti i trasporti conto terzi
- tutti i trasporti, anche conto proprio, superiori ai 65 km (eccetto transumanza), fino a 8 ore o alle 12 ore qualora il viaggio si svolge interamente sul territorio nazionale.
DOCUMENTI PREVISTI:
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Autorizzazione a svolgere l’attività di trasportatore: MODELLO TIPO 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
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CHECK LIST relativa al veicolo: (Allegato B dell’Accordo Stato-Regioni
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DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO* che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e ora di partenza, d) luogo di destinazione, e) durata del viaggio (art. 4, punto 1).
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CERTIFICATO DI IDONEITÀ dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame
(*Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96)
Nei lunghi viaggi (superiori alle 8 ore o alle 12 ore nei trasporti nazionali) per equidi domestici, bovini, suini, ovini e caprini
DOCUMENTI PREVISTI:
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L’autorizzazione a svolgere l’attività di trasportatore: MODELLO TIPO 2 (All. III, Capo II, Reg. 1/2005)
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CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE del veicolo: (Modello All. III, Capo IV, Reg. 1/2005)
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CHECK LIST relativa al veicolo: (Allegato B dell’Accordo Stato-Regioni)
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REGISTRAZIONE datata delle temperature negli scomparti di trasporto degli animali nei veicoli (All. I, capo VI, punto 3.3 Reg. 1/2005)
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FOGLIO DI STAMPA del cronotachigrafo (per i veicoli con portata massima superiore a 35 q.)
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CERTIFICATO DI IDONEITÀ dei conducenti. (art. 6, punto 5; Modello All. III, Capo III, Reg. 1/2005)
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REGISTRAZIONE realizzata con il sistema di navigazione satellitare (art. 6, punto 9, Reg. 1/2005)
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MODELLO 4: nel trasporto nazionale (D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96)
N.B. È previsto un modello semplificato del giornale di viaggio, attualmente non disponibile, per chi utilizza il sistema di navigazione satellitare.
Nei viaggi superiori alle 8 ore o alle 12 ore nei trasporti nazionali per tutte le specie animali diverse da equidi domestici, bovini, suini, ovini e caprini
DOCUMENTI PREVISTI:
Autorizzazione a svolgere l’attività di trasportatore: MODELLO TIPO 2
- CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE del veicolo: Modello All. III, Capo IV, Reg. 1/2005
- DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e ora di partenza, d) luogo di destinazione; e) durata del viaggio (art. 4, punto 1).
- CERTIFICATO DI IDONEITÀ DEI CONDUCENTI. solo per il trasporto del POLLAME (art. 6, punto 5, Modello All. III, Capo III, Reg. 1/2005)
N.B. Nessuna partita di animali è fermata durante il trasporto a meno che ciò sia strettamente necessario per il benessere degli animali o per motivi di sicurezza pubblica. Se è trattenuta per più di 2 ore, l’autorità competente assicura che siano prese disposizioni appropriate per la cura degli animali e, ove necessario per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e sistemarli (art. 22, punto 2).
Gestione del giornale di viaggio
Il modello del giornale di viaggio è riportato nell’Allegato II del Reg. 1/2005. Al momento dei controlli effettuati su strada, nei posti di controllo, a destino e ai PIF dell’UE verificare che:
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il giornale di viaggio deve essere completo delle 5 sezioni, tutte le pagine devono essere rilegate fra di loro (in alternativa: sezioni 1 - 2 - 3 - 5 su foglio unico e sezione 4 allegata, oppure è consentito l’uso di sistemi che garantiscono l’integrità del GDV), e riportare la firma e il timbro di chi ha pianificato il viaggio su ogni pagina.
Sezione 1 – Pianificazione del trasporto
La sezione 1 deve essere compilata in ogni sua parte:
deve riportare un numero di serie che lo identifichi;
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nei riquadri 1.2 e 1.3 deve essere riportato nome, cognome e telefono del responsabile della gestione del viaggio in generale e delle emergenze in particolare;
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nel riquadro 5.3 si devono riportare le indicazioni precise del/i certificato/i sanitario/i di accompagnamento degli animali;
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nel riquadro 5.5 si deve riportare lo spazio previsto per la singola partita, che si identifica con il certificato sanitario: quindi se ci sono due partite ci devono essere indicati gli specifici spazi previsti. Non è corretto riportare un dato generico corrispondente alla superficie utile totale di carico;
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nella colonna 6.1 devono essere indicati i previsti posti di controllo, di trasferimento (cambio camion) o uscita (dal territorio comunitario per le esportazioni).
Sezione 2 – Luogo di partenza
La sezione 2 deve essere compilata in ogni sua parte e deve riportare il timbro del veterinario e la firma del veterinario in caso di controlli addizionali. Richiedere al veterinario di partenza di riportare a fianco del timbro l’indirizzo completo dell’autorità competente a cui inviare la copia del giornale di viaggio entro un mese dalla fine del viaggio (All. II, sez. 2, punto 9).
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Il timbro NON è previsto se il veicolo è dotato di sistema satellitare di tracciabilità
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Nel riquadro 3 (tempo effettivo di viaggio da controllare) deve essere riportata data e ora del caricamento del primo animale: quindi l’ora riportata deve essere antecedente all’effettivo orario di guida/movimento veicolo documentato dal cronotachigrafo o dal sistema di navigazione satellitare.
Sezione 3 – Luogo di destinazione
La sezione 3, deve essere compilata a destinazione dal “detentore di destinazione” o dal veterinario ufficiale.
Sezione 4 – Dichiarazione del trasportatore
La sezione 4 compilata durante il viaggio deve indicare:
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l’itinerario effettivamente percorso;
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le soste previste dal regolamento 1/2005 per il riposo e la somministrazione di acqua e alimenti;
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la sosta di 24 ore nei posti di controllo confermata dal veterianario;
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le soste per gli atti ispettivi effettuati dal conducente/ guardiano, intesi a verificare le condizioni degli animali (è opportuno che corrispondano alle interruzioni di guida previste dal Reg. 561/06);
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i cambiamenti apportati rispetto ai “punti di riposo, trasferimento e uscita dalla UE” indicati nella sezione 1.
Sezione 5 – Relazione sulle anomalie
La sezione 5 deve essere compilata se il detentore nel luogo di partenza e/o il detentore nel luogo di destinazione hanno rilevato irregolarità rispetto alle disposizioni del Regolamento. Essi informano quanto prima l’autorità competente inviando la copia della sezione 5 insieme alla copia della sezione 1.