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Benvenuto

djMi chiamo Saveria e, da qualche anno, allevo con entusiasmo Barbute Belghe, in particolare Barbute di Anversa, che sono in assoluto le mie preferite. Il mio allevamento si trova in una zona collinare abbastanza isolata, il che, se non mi ha propriamente facilitato a causa della presenza di numerosi predatori nella boscaglia circostante, mi ha permesso di evitare - almeno sino ad ora - quei contrasti con il vicinato che, ahimé, sono una delle più...

Telefono: 0039 320 5786546

e-mail: ilsognodellabarbuta@gmail.com

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Ai sensi del Regolamento 1/2005 e in base alle disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 - G.U. n. 118 del 21/5/2008, i conducenti devono mettere a disposizione delle autorità di controllo i seguenti documenti:

Per trasporto in conto proprio

  • con distanze inferiori a km. 65 nell’espletamento di un trasporto in relazione ad una attività economica;
  • in transumanza (effettuati da allevatori con i propri mezzi – non vi è limite di percorrenza chilometrica);
  • con distanze inferiori 50 km effettuati da allevatori: con propri mezzi, dei propri animali, per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda).
DOCUMENTI PREVISTI :
  • auto-dichiarazione che attesti la registrazione ai sensi reg.(CE) 852/04 come “produttore primario e di trasportare i propri animali con mezzi propri”, con identificazione veicoli utilizzati e la vidimazione da parte del servizio Veterinario ASL competente. (Accordo Stato-Regioni)
Trasporti in conto proprio di cavalli per finalità non economiche
  • trasporto effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo famigliare) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non com-merciali (es: trasferimento di animali tra maneggi, movimento per attività culturali, ludiche, sportive…). (Accordo Stato-Regioni)

DOCUMENTI PREVISTI :

  • auto-dichiarazione che attesti la registrazione come “trasportatore per conto proprio, dei propri animali con finalità non in relazione ad attività economica”, con identificazione dei veicoli utilizzati e la vidimazione da parte del sevizio Veterinario ASL competente. (Accordo Stato-Regioni)

Nei trasporti inferiori alle 8 ore (12 ore su tratte nazionali con veicoli dotati di attrezzature per la ventilazione e l’abbeveraggio)

  • tutti i trasporti conto terzi
  • tutti i trasporti, anche conto proprio, superiori ai 65 km (eccetto transumanza), fino a 8 ore o alle 12 ore qualora il viaggio si svolge interamente sul territorio nazionale.

DOCUMENTI PREVISTI:

  • Autorizzazione a svolgere l’attività di trasportatore: MODELLO TIPO 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
  • CHECK LIST relativa al veicolo: (Allegato B dell’Accordo Stato-Regioni
  • DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO* che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e ora di partenza, d) luogo di destinazione, e) durata del viaggio (art. 4, punto 1).
  • CERTIFICATO DI IDONEITÀ dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame
(*Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96)

Nei lunghi viaggi (superiori alle 8 ore o alle 12 ore nei trasporti nazionali) per equidi domestici, bovini, suini, ovini e caprini

DOCUMENTI PREVISTI:

  • L’autorizzazione a svolgere l’attività di trasportatore: MODELLO TIPO 2 (All. III, Capo II, Reg. 1/2005)
  • CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE del veicolo: (Modello All. III, Capo IV, Reg. 1/2005)
  • CHECK LIST relativa al veicolo: (Allegato B dell’Accordo Stato-Regioni)
  • REGISTRAZIONE datata delle temperature negli scomparti di trasporto degli animali nei veicoli (All. I, capo VI, punto 3.3 Reg. 1/2005)
  • FOGLIO DI STAMPA del cronotachigrafo (per i veicoli con portata massima superiore a 35 q.)
  • CERTIFICATO DI IDONEITÀ dei conducenti. (art. 6, punto 5; Modello All. III, Capo III, Reg. 1/2005)
  • REGISTRAZIONE realizzata con il sistema di navigazione satellitare (art. 6, punto 9, Reg. 1/2005)
  • GIORNALE DI VIAGGIO - solo nei trasporti internazionali (Modello All. II, Reg. 1/2005)
  • MODELLO 4: nel trasporto nazionale (D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96)
N.B. È previsto un modello semplificato del giornale di viaggio, attualmente non disponibile, per chi utilizza il sistema di navigazione satellitare.

Nei viaggi superiori alle 8 ore o alle 12 ore nei trasporti nazionali per tutte le specie animali diverse da equidi domestici, bovini, suini, ovini e caprini

DOCUMENTI PREVISTI:

Autorizzazione a svolgere l’attività di trasportatore: MODELLO TIPO 2
  • CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE del veicolo: Modello All. III, Capo IV, Reg. 1/2005
  • DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e ora di partenza, d) luogo di destinazione; e) durata del viaggio (art. 4, punto 1).
  • CERTIFICATO DI IDONEITÀ DEI CONDUCENTI. solo per il trasporto del POLLAME (art. 6, punto 5, Modello All. III, Capo III, Reg. 1/2005)
N.B. Nessuna partita di animali è fermata durante il trasporto a meno che ciò sia strettamente necessario per il benessere degli animali o per motivi di sicurezza pubblica. Se è trattenuta per più di 2 ore, l’autorità competente assicura che siano prese disposizioni appropriate per la cura degli animali e, ove necessario per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e sistemarli (art. 22, punto 2).

Gestione del giornale di viaggio

Il modello del giornale di viaggio è riportato nell’Allegato II del Reg. 1/2005. Al momento dei controlli effettuati su strada, nei posti di controllo, a destino e ai PIF dell’UE verificare che:
  • il giornale di viaggio deve essere completo delle 5 sezioni, tutte le pagine devono essere rilegate fra di loro (in alternativa: sezioni 1 - 2 - 3 - 5 su foglio unico e sezione 4 allegata, oppure è consentito l’uso di sistemi che garantiscono l’integrità del GDV), e riportare la firma e il timbro di chi ha pianificato il viaggio su ogni pagina.

Sezione 1 – Pianificazione del trasporto

La sezione 1 deve essere compilata in ogni sua parte:
deve riportare un numero di serie che lo identifichi;
  • nei riquadri 1.2 e 1.3 deve essere riportato nome, cognome e telefono del responsabile della gestione del viaggio in generale e delle emergenze in particolare;
  • nel riquadro 5.3 si devono riportare le indicazioni precise del/i certificato/i sanitario/i di accompagnamento degli animali;
  • nel riquadro 5.5 si deve riportare lo spazio previsto per la singola partita, che si identifica con il certificato sanitario: quindi se ci sono due partite ci devono essere indicati gli specifici spazi previsti. Non è corretto riportare un dato generico corrispondente alla superficie utile totale di carico;
  • nella colonna 6.1 devono essere indicati i previsti posti di controllo, di trasferimento (cambio camion) o uscita (dal territorio comunitario per le esportazioni).

Sezione 2 – Luogo di partenza

La sezione 2 deve essere compilata in ogni sua parte e deve riportare il timbro del veterinario e la firma del veterinario in caso di controlli addizionali. Richiedere al veterinario di partenza di riportare a fianco del timbro l’indirizzo completo dell’autorità competente a cui inviare la copia del giornale di viaggio entro un mese dalla fine del viaggio (All. II, sez. 2, punto 9).
  • Il timbro NON è previsto se il veicolo è dotato di sistema satellitare di tracciabilità
  • Nel riquadro 3 (tempo effettivo di viaggio da controllare) deve essere riportata data e ora del caricamento del primo animale: quindi l’ora riportata deve essere antecedente all’effettivo orario di guida/movimento veicolo documentato dal cronotachigrafo o dal sistema di navigazione satellitare.

Sezione 3 – Luogo di destinazione

La sezione 3, deve essere compilata a destinazione dal “detentore di destinazione” o dal veterinario ufficiale.

Sezione 4 – Dichiarazione del trasportatore

La sezione 4 compilata durante il viaggio deve indicare:
  • l’itinerario effettivamente percorso;
  • le soste previste dal regolamento 1/2005 per il riposo e la somministrazione di acqua e alimenti;
  • la sosta di 24 ore nei posti di controllo confermata dal veterianario;
  • le soste per gli atti ispettivi effettuati dal conducente/ guardiano, intesi a verificare le condizioni degli animali (è opportuno che corrispondano alle interruzioni di guida previste dal Reg. 561/06);
  • i cambiamenti apportati rispetto ai “punti di riposo, trasferimento e uscita dalla UE” indicati nella sezione 1.

Sezione 5 – Relazione sulle anomalie

La sezione 5 deve essere compilata se il detentore nel luogo di partenza e/o il detentore nel luogo di destinazione hanno rilevato irregolarità rispetto alle disposizioni del Regolamento. Essi informano quanto prima l’autorità competente inviando la copia della sezione 5 insieme alla copia della sezione 1.